Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Febbraio 2013 10:37 |
OGGETTO: Obblighi di comunicazione da parte delle SOA nei casi di attestazione derivante da cessioni aziendali di cui all'articolo 76, comma 10, del DPR n. 207/2010.
Alle SOA - Società organismi di attestazione S.p.A.
LORO SEDI
VISTA la determinazione n. 5 del 21/4/2004 con la quale sono stati stabiliti gli adempimenti che le SOA debbono svolgere nei casi di rilascio di attestazioni ad imprese cessionarie, ai fini dei necessari aggiornamenti del "casellario informatico";
VISTO in particolare l'onere di effettuare la comunicazione all'Autorità utilizzando il modulo "A" riportato in calce alla stessa determina n. 5, al quale deve essere unito il contratto tra impresa cedente e cessionaria quale documento probante;
VISTO che con l'entrata in vigore del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di attuazione del codice degli appalti – è subentrato l'articolo 76 in cui tra i vari casi che comportano il trasferimento di azienda o di un suo ramo viene specificato (comma 10) che nelle cessioni del complesso aziendale o di un suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio, quale documento probante in base al quale le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 del richiamato DPR 207/2010 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione;
CONSIDERATO che l'Autorità ha pubblicato nella G.U. n. 182 del 6 agosto 2011, il manuale dei requisiti in applicazione degli articoli 78 e 79 del sopracitato DPR 207/2010, ove si è ritenuto, per ragioni di omogeneizzazione, di estendere la previsione della perizia giurata introdotta dal citato articolo 76, comma 10, del DPR 207/2010 ai casi di affitto di azienda o di rami di essa;
TENUTO CONTO, altresì, che in detto manuale sono contenute le schede di sintesi con l'elenco della documentazione basilare per la dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico nei casi previsti dall'articolo 76 del citato Regolamento, tra cui è ricompresa l'esibizione della perizia giurata nelle forme indicate dal Regolamento;
RILEVATO che alle comunicazioni effettuate dalle SOA con la trasmissione del Modulo "A" non sempre viene allegata insieme all'atto di cessione o di affitto la richiamata perizia giurata, pur rappresentando tale documento una componente rilevante dell'attestato secondo l'accezione della normativa di settore innovata dal DPR 207/2010;
SI DISPONE
che le Società Organismi di Attestazione, nell'espletamento degli adempimenti connessi al rilascio di attestazioni che implichino la comunicazione all'Autorità prevista dalla determinazione n. 11/2002 e n. 5/2004, provvedano, oltre all'invio della copia conforme dell'atto di cessione o di affitto che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, anche a trasmettere l'originale o copia dichiarata conforme dal rappresentante Legale ai sensi del DPR 445/2000 della perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
IL PRESIDENTE
Sergio Santoro
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 febbraio 2013
Il Segretario Maria Esposito